Il tribunale accoglie il ricorso: "Le difficoltà organizzative e di personale non giustificano la mancata prestazione dalla struttura sanitaria". La asl della Bat (Barletta-Andria-Trani) deve attivare, in via diretta o tramite strutture convenzionate, il percorso riabilitativo per un bambino con disturbo dello spettro autistico, senza ulteriori ritardi: è quanto ha deciso il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trani, Angela Arbore
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Il tempo, si legge nell'ordinanza, "è un elemento strutturale della cura, soprattutto in età evolutiva, e il ritardo può determinare un pregiudizio grave e non pienamente riparabile ex post. Il provvedimento, spiega Dario Verzulli, presidente dell'associazione Autismo Abruzzo Aps, si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta all'effettività della tutela del diritto alla salute. L'ordinanza di Trani replica le motivazioni delle tante condanne nei tribunali abruzzesi. La nostra esperienza legale, dopo Molise, Campania e Lombardia, arriva anche in Puglia come supporto professionale".
La Asl Bat aveva richiamato difficoltà organizzative e carenze di personale. L'ordinanza ribadisce che tali circostanze non possono essere opposte all'assistito per giustificare la mancata erogazione di prestazioni, se è in gioco il diritto alla salute. Per il giudice non è sufficiente una presa in carico se non segue l'effettiva erogazione delle terapie prescritte". La decisione, dice Verzulli, è importante “perché chiarisce che la funzione di indirizzo spetta alla Regione, ma l'erogazione dei servizi avviene tramite rete territoriale e Asl: perciò è stata riconosciuta la legittimazione passiva della Asl Bat nel giudizio”. La pronuncia di Trani si aggiunge a precedenti decisioni in altre regioni e rafforza il principio secondo cui i contributi economici e i sostegni sociali, pur se importanti, non possono sostituire il percorso riabilitativo prescritto dal sistema sanitario pubblico.
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